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Un uomo è seduto sul pavimento di un appartamento vuoto e guarda pensieroso.

Con la costituzione in pegno, il capitale di previdenza resta bloccato sul conto della Cassa pensione e funge da garanzia per il creditore. Le vostre prestazioni previdenziali non vengono ridotte, salvo che non si verifichi la realizzazione del pegno. In questo caso subentrano i medesimi effetti del prelievo anticipato.

Vantaggi e Svantaggi della costituzione in pegno

Vantaggi

  • Nessuna riduzione delle prestazioni di vecchiaia o decesso
  • Maggiori oneri ipotecari da detrarre dal reddito imponibile
  • A seconda del creditore, tasso d’interesse ipotecario minore
  • Nessuna conseguenza fiscale perché non viene corrisposto alcun importo
  • I riscatti di prestazioni della Cassa pensione restano possibili


Svantaggi

  • Nessun apporto di mezzi propri e quindi nessuna riduzione dell’onere ipotecario

Importo della costituzione in pegno

L’ammontare dei fondi di previdenza da destinare all’acquisto della proprietà abitativa è precisato al punto «Importo disponibile per la proprietà abitativa» del certificato personale d’assicurazione. In linea generale vale quanto segue.

  • Fino all’età di 50 anni vi è la possibilità di costituire in pegno l’intero capitale di vecchiaia a risparmio.
  • Superata questa età, l’importo massimo della costituzione in pegno è limitato al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile all’età di 50 anni o alla metà del medesimo risultante alla data del prelievo. L’assicurato ha diritto all’importo di entità maggiore.
  • Contrariamente a quanto avviene per il prelievo anticipato, nella costituzione in pegno non viene richiesto alcun importo minimo.

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla Cassa pensione.

Procedura

Suggeriamo agli assicurati che intendono costituire in pegno il capitale di vecchiaia a risparmio di prendere contatto con il proprio creditore. Se viene stipulato un contratto di pegno con il creditore pignoratizio, richiediamo una sua comunicazione scritta per convalidare l’operazione.

Consenso del creditore pignoratizio

Con la costituzione in pegno, i diritti alle prestazioni previdenziali o una parte del capitale di vecchiaia a risparmio restano bloccati a favore del creditore ipotecario, fungendo da ulteriore garanzia. Richiediamo pertanto il consenso scritto del creditore pignoratizio nei seguenti casi.

  • Uscita dalla Cassa pensione e domanda di pagamento in contanti del proprio capitale di vecchiaia a risparmio.
  • Divorzio e trasferimento di una parte del capitale di vecchiaia a risparmio all’istituto di previdenza del coniuge divorziato o dell’ex convivente in unione registrata.
  • Esigibilità delle prestazioni della Cassa pensione in caso di pensionamento, invalidità o decesso.

Aspetti fiscali

La costituzione in pegno non determina alcuna imposizione fiscale. Verranno riscosse imposte solo in caso di eventuale realizzazione del pegno, in quanto viene prelevato capitale dalla Cassa pensione.

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