
Assicurato attivo | Beneficiario di una rendita d'invalidità | Beneficiario di una rendita di vecchiaia | |
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Rendita per coniugi o per concubini | Due terzi della rendita d'invilidità assicurata | Due terzi della rendita d'invilidità percepita | Idoneo al pensionamento: Un terzo, due terzi o tre terzi della rendita di vecchiaia percepita |
Capitale in caso di decesso | Tutti gli averi di vecchiaia, ma con un importo minimo pari al 50% di: + stipendio di base eccedente + media degli ultimi tre Award | Tutti gli averi di vecchiaia, ma con un importo minimo pari al 50% di: + stipendio di base eccedente + media degli ultimi tre Award | Tre rendite annue meno le rendite già erogate |
Rendite per orfani
In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendita, i figli di età inferiore a 18 anni o i figli in formazione fino a 25 anni ricevono una rendita per orfani. Essa ammonta per ogni figlio al 20% della rendita d’invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d’invalidità percepita, fino a un massimo del 60% in caso di tre o più figli.
Notifica di decesso
Preghiamo i superstiti di comunicarci il decesso di un assicurato (assicurato attivo, beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità) telefonicamente o per iscritto e di farci pervenire la seguente documentazione:
- copia dell’atto di morte e del libretto di famiglia;
- in presenza di figli aventi diritto alla rendita, certificato di studio se gli interessati sono di età pari o superiore a 18 anni;
- coordinate bancarie (numero di clearing e di conto) del coniuge, del partner convivente, del partner dell’unione domestica registrata e/o dei figli.
Dopo aver ricevuto la necessaria documentazione verificheremo il diritto alle prestazioni e verseremo le prestazioni per i superstiti agli aventi diritto.
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