Competenza Sistema previdenziale svizzero
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Le cime innevate delle montagne

Il sistema previdenziale svizzero si fonda sul principio dei tre pilasti: la previdenza statale (primo pilastro), la previdenza professionale (cassa pensione, secondo pilastro) e la previdenza privata (terzo pilastro).


1° pilastro

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l'assicurazione per l'invalidità (AI) formano la previdenza statale. Insieme alle eventuali prestazioni complementari (PC), il 1° pilastro obbligatorio ha lo scopo di garantire il fabbisogno vitale durante la vecchiaia e in caso di invalidità o di decesso. L'AVS è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, mentre la AI esiste dal 1960. Esse sono obbligatorie per tutte le persone domiciliate o impiegate in Svizzera, oltre che per i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione.

2° pilastro

La previdenza professionale (LPP) e l'assicurazione infortuni (LAINF) rientrano nel 2° pilastro. La LPP è entrata in vigore il 1° gennaio 1985. Unitamente a quella statale, la previdenza professionale mira ad assicurare l'abituale tenore di vita anche dopo il pensionamento. Sono sottoposti alla LPP tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un reddito non inferiore a CHF 21'510. I lavoratori sono soggetti all'assicurazione obbligatoria a partire dal 17° anno di età. Essa permette di risparmiare un avere di vecchiaia per il pensionamento e inoltre assicura contro i rischi di invalidità e decesso dovuti a malattia. L'assicurazione infortuni disciplina le prestazioni in caso di invalidità e decesso dovuti ad infortunio nonché le spese di cura a seguito di un infortunio.

3° pilastro

Il 3° pilastro consente di colmare le lacune previdenziali in modo mirato. A differenza dell'usuale risparmio, questo pilastro gode di un'agevolazione fiscale. La previdenza privata si articola in previdenza vincolata (pilastro 3a) e previdenza libera (pilastro 3b).

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