Temi di previdenza Prestazioni d’invalidità
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Un uomo è sulla sedia a rotelle sul posto di lavoro. Telefona con lo smartphone.

Prestazioni d’invalidità

Qualora a causa di un problema di salute non siate più in grado di conseguire un guadagno, si parla di invalidità. Sussiste un diritto a prestazioni in caso d’invalidità nel caso in cui siate considerati invalidi per almeno il 40%.

La rendita d’invalidità è temporanea e viene versata fino all’età di 65 anni al massimo. In seguito riceverete una rendita vitalizia di vecchiaia, calcolata al momento del pensionamento.

A differenza di quanto accade per la rendita di vecchiaia, la rendita d’invalidità non dipende dal vostro avere di vecchiaia accumulato. Ne consegue che il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà abitativa o il versamento in seguito a un divorzio non incidono sull’ammontare della rendita. L’importo della rendita d’invalidità si basa sui salari assicurati nella Cassa pensione:

  • il 70% dello stipendio di base assicurato
  • il 45% dello stipendio di base eccedente assicurato
  • il 45% della media degli ultimi tre Award assicurati

Gli importi dipendono dal grado d’invalidità:

Grado d'invalidità Diritto alla rendita
40% 25%
41% 27,5%
42% 30%
43% 32,5%
44% 35%
45% 37,5%
46% 40%
47% 42,5%
48% 45%
49% 47,5%
50 - 69% 50 - 69% (percentuale corrisponde al grado d'invalidità)
a partire dal 70% 100%

Panoramica delle prestazioni d’invalidità


In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, dopo 12 mesi subentra l’indennità giornaliera in caso di malattia e il vostro obbligo di contribuzione alla Cassa pensione viene a cadere. Nel corso della durata dell’invalidità la Cassa pensione si fa carico sia dei vostri contributi di risparmio, sia di quelli del datore di lavoro in conformità alla variante contributiva Standard sul vostro stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sulla media degli ultimi tre Award assicurati prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa.

L’esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita. L’esonero dal pagamento dei contributi nella Cassa pensione è accordato fino a quando sussiste l’invalidità, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento del 65° anno di età.

Capitale d’invalidità

Quando diventa esigibile la rendita d’invalidità temporanea della Cassa pensione, ricevete il vostro avere risparmiato nel conto complementare capitale rendita e nel conto complementare capitale vecchiaia come prestazione di capitale unica.

Rendite per figli d’invalido

Oltre alla propria rendita d’invalidità temporanea, se avete figli di età inferiore a 18 anni o figli in formazione di età fino a 25 anni ricevete una rendita per figli d’invalido. La rendita per figli d’invalido ammonta per

  • un figlio al 15%,
  • per due figli al 30% e
  • per tre o più figli al 45%

della rendita d’invalidità temporanea versata dal risparmio per rendita.

Rendite d’invalidità in corso e rendite per figli d’invalido

Rendite d’invalidità temporanea ed eventuali rendite per figli d’invalido con inizio della rendita prima del 1° gennaio 2017 vengono erogate integralmente fino all’età di 65 anni.

A partire dai 65 anni, la rendita d’invalidità temporanea verrà sostituita da una rendita di vecchiaia, il cui ammontare dipende dalla data in cui è stata versata per la prima volta la rendita d’invalidità temporanea.

  • Prima del 31.12.2009: la rendita d’invalidità temporanea viene sostituita da una rendita vitalizia di vecchiaia dello stesso importo.
  • Dopo l’1.1.2013: la rendita di vecchiaia si basa sugli averi disponibili nello strumento di risparmio costituito dal capitale rendita, moltiplicati per l’aliquota di conversione all’età di 65 anni.

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