La Cassa pensione vi offre la flessibilità di andare in pensione tra il 58° e il 70° anno di età. Un pensionamento parziale, accompagnato da una corrispettiva riduzione del grado di occupazione, è possibile a partire dal compimento del 58° anno d’età. A tale proposito vale quanto segue:
- il tasso d’occupazione viene ridotto di almeno il 20% rispetto a un impiego a tempo pieno;
- l’attività proseguita ammonta almeno al 20% dell’impiego a tempo pieno;
- il pensionamento può avvenire al massimo in tre passaggi, nel qual caso il terzo passaggio corrisponde sempre a un pensionamento totale.
Planificazione
Esaminate quanto prima la questione del pensionamento. Al più tardi a partire da 50 anni è opportuno valutare le possibilità a vostra disposizione. In questo modo avete ancora diversi anni di tempo per apportare degli adeguamenti. Tra i possibili accorgimenti da prendere vi segnaliamo il riscatto scaglionato di periodi contributivi per aumentare l’importo della futura rendita di vecchiaia, il pensionamento parziale o il prelievo anticipato della rendita di vecchiaia AVS.
Copertura previdenziale
Se dopo il compimento del 58° anno d’età il vostro stipendio di base assicurato diminuisce a causa di una riduzione del grado di occupazione, potete richiedere che la protezione previdenziale continui a essere fondata sullo stipendio di base percepito prima della riduzione salariale. Ciò è possibile se sono soddisfatti i seguenti presupposti.
- La richiesta alla Cassa pensione avviene al più tardi entro il momento della riduzione dello stipendio.
- La riduzione dello stipendio non può eccedere il 50%.
- Fino a una riduzione dello stipendio del 30%, vi fate carico dei contributi di risparmio sulla quota corrispondente alla differenza tra lo stipendio assicurato prima e dopo la riduzione dello stipendio. Il datore di lavoro si fa carico dei contributi di risparmio sulla propria quota di stipendio precedente, nonché dei contributi di rischio.
- In caso di riduzione dello stipendio superiore al 30%, lo stipendio di base è decurtato della percentuale eccedente il 30% prima della riduzione dello stipendio.
- La prosecuzione della protezione previdenziale è possibile al massimo fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.
- La protezione previdenziale precedente termina con il pensionamento parziale ovvero non appena realizzate un reddito da lavoro supplementare in aggiunta allo stipendio di base assicurato ridotto. In tal caso, dovete informare la Cassa pensione.
- Dettagli vedere il Regolamento, art. 36
La variante contributiva, e di conseguenza l’ammontare dei contributi di risparmio a vostro carico, può essere modificata in MyPension mensilmente per il mese successivo. L’ammontare dei contributi del datore di lavoro è predefinito e non dipende dalla variante contributiva scelta.
Prestazione di libero passaggio e prosecuzione dell’assicurazione
Se sciogliete il rapporto di lavoro tra il 58° e il 65° anno d’età, avete a disposizione due possibilità:
- andare in pensione e riscuotere la rendita vitalizia di vecchiaia;
- richiedere il versamento del capitale di vecchiaia a risparmio.
Per riscuotere il capitale di vecchiaia a risparmio occorre proseguire l’attività lavorativa principale oppure essere annunciati come disoccupati presso l’ufficio regionale di collocamento (URC).
Gli assicurati a partire dai 55 anni d’età, il cui rapporto di lavoro sia stato disdetto dal datore di lavoro, hanno la facoltà di restare assicurati presso la Cassa pensione (dettagli sotto «Uscita»).
Copertura assicurativa
Verificate la vostra copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività lavorativa.
Assicurazione contro gli infortuni: l’assicurazione infortuni obbligatoria pagata dal datore di lavoro scade 1 mese dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per cui sarebbe opportuno stipulare presso la vostra cassa malati una nuova copertura infortuni. Per i pensionati appartenenti all’assicurazione malattie collettiva Sanitas ciò avviene automaticamente.
Assicurazione malattie: dopo il pensionamento, l’assicurazione malattie in essere viene proseguita nel quadro dell’assicurazione collettiva. Ciò vale anche per i familiari inclusi nella polizza. L’adesione all’assicurazione malattie collettiva della Sanitas e della Wincare non viene interrotta.
Assicurazione contro la perdita di guadagno: si estingue automaticamente con la cessazione dell’attività lavorativa.