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Modifiche al Regolamento delle prestazioni in vigore dal 1° aprile 2024

Nuovo Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione

A seguito dell’integrazione di CS in UBS, il 1° aprile 2024 entreranno in vigore alcune lievi modifiche al Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione.

Congedo non retribuito (art. 16, cpv. 8)

Agli assicurati in congedo non retribuito continueranno a essere versati i contributi di risparmio mensili anche dopo il 31° giorno. Finora, a partire dal 31° giorno venivano assicurate solo le prestazioni di rischio. L’ammontare dei contributi di risparmio dipende dalla variante contributiva scelta. La variante contributiva può essere modificata con cadenza mensile in MyPension. 

Prosecuzione della protezione previdenziale (art. 36bis)

In caso di riduzione del grado di occupazione tra il 30% e il 70%, gli assicurati possono richiedere che la protezione previdenziale continui a basarsi sullo stipendio soggetto a contribuzione fino a quel momento per un periodo massimo di un anno. 

Esonero dal pagamento di contributi in caso di incapacità lavorativa (art. 57)

Per gli assicurati di una società di Credit Suisse che non è ancora stata integrata nel Gruppo UBS, in caso di incapacità lavorativa l’obbligo di contribuzione continua a venire meno a partire dal 2° anno. Per gli assicurati che sono stati trasferiti a un’entità UBS, per quanto riguarda la continuazione del pagamento dello stipendio e le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio si applicano le disposizioni del regolamento del personale UBS.

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