Nell’ambito della promozione della proprietà abitativa (PPA) potete prelevare fondi di previdenza della Cassa pensione per finanziare la vostra abitazione propria. A tal fine avete a vostra disposizione le due possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.
In caso di prelievo anticipato attingete in tutto o in parte ai vostri averi di vecchiaia a risparmio. In caso di costituzione in pegno il denaro rimane nella Cassa pensione e le vostre prestazioni di previdenza servono al creditore come garanzia. Valutate voi stessi i pro e i contro di questi due metodi anche alla luce delle conseguenze di natura fiscale.
I fondi della Cassa pensione possono essere prelevati in anticipo o costituiti in pegno solo per l’uso proprio: l’abitazione deve essere utilizzata dalla persona assicurata nel suo domicilio o luogo di dimora abituale in Svizzera o all’estero. In linea di principio, l’affitto non è consentito. Se l’utilizzo della proprietà abitativa non è possibile per un certo periodo di tempo a causa di un trasferimento temporaneo dettato da ragioni professionali o di salute, è consentita una locazione d’intesa con la Cassa pensione.
Qui di seguito è riportato un elenco delle attività autorizzate e non autorizzate per un prelievo anticipato PPA o la costituzione in pegno.
Attività autorizzate
- Acquisto e costruzione di un’abitazione ad uso proprio. Ciò include:
- proprietà esclusiva
- comproprietà (proprietà per piani)
- proprietà comune (con il coniuge)
- diritto di superficie per sé stante e permanente
- Investimenti nell’abitazione propria per incrementarne il valore
- Ammortamento del debito ipotecario
- Acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di edilizia residenziale o partecipazioni simili
Attività non autorizzate
- Abitazioni di vacanza
- Abitazioni secondarie
- Acquisto di terreno edificabile
- Acquisto di costruzioni mobiliari (p. es. camper, case mobili)
- Finanziamento della normale manutenzione (p. es. riparazioni)
- Pagamento degli interessi ipotecari
- Pagamento delle imposte risultanti dal prelievo anticipato
- Pagamento di acconti e caparre
Vantaggi e svantaggi di un prelievo anticipato
Vantaggi
- Aumento dei mezzi propri
- Riduzione dell’onere ipotecario
- Meno interessi debitori
- Interruzione della progressione fiscale, qualora al momento del pensionamento si intenda percepire una liquidazione in capitale o qualora questa sia prevista dal regolamento della Cassa pensione
Svantaggi
- Imposizione immediata dell’importo prelevato
- Rendita di vecchiaia ridotta al pensionamento, minori prestazioni per i superstiti
- Minori interessi debitori deducibili dal reddito imponibile
- Obbligo di rimborso se l’abitazione di proprietà non è più adibita all’uso personale
- Possibilità di effettuare nuovamente riscatti di prestazioni della Cassa pensione con i relativi effetti fiscali solo dopo che il prelievo anticipato è stato rimborsato
Importo del prelievo anticipato
L’ammontare dei fondi di previdenza da destinare all’acquisto della proprietà abitativa è precisato al punto «Importo disponibile per la proprietà abitativa» del certificato personale d’assicurazione. In linea generale vale quanto segue
- Possibilità di prelevare la totalità del capitale di vecchiaia a risparmio fino all’età di 50 anni
- Superata l’età di 50 anni, l’importo massimo del prelievo è limitato al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile all’età di 50 anni o alla metà del medesimo risultante alla data del prelievo; l’assicurato ha diritto all’importo di entità maggiore
- L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20’000; questa restrizione non si applica in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe
Procedura
Elaboriamo per voi un calcolo in cui è illustrata la vostra personale situazione di previdenza prima e dopo il prelievo. Voi ci comunicate l’ammontare del prelievo anticipato nonché la data approssimativa del versamento. Se optate definitivamente per un prelievo anticipato, vi inviamo i moduli necessari. Le spese amministrative di CHF 200 per l’iscrizione nel registro fondiario sono a vostro carico.
Per esaminare lo scopo cui sono destinati i fondi di previdenza richiediamo i documenti elencati di seguito
In caso di costruzione di una proprietà abitativa
In caso di acquisto di una proprietà abitativa
In caso di investimenti per incrementare il valore
In caso di ammortamento del debito ipotecario
In caso di partecipazioni
Vendita della proprietà abitativa
L’impiego dei fondi investiti nella proprietà abitativa deve servire esclusivamente per la proprietà di abitazioni a uso proprio. La vendita dell’abitazione è ammessa solo con l’autorizzazione della Cassa pensione. Tale restrizione viene meno se avete rimborsato il prelievo anticipato o se nel frattempo è insorto un altro caso di previdenza (pensionamento, invalidità, decesso). Se affittate la vostra abitazione di proprietà, ciò viene equiparato a una vendita.
Per contro, il trasferimento di proprietà dell’abitazione a un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza (come ad esempio il coniuge) non rientra tra le operazioni di vendita. I beneficiari, tuttavia, sono a loro volta soggetti alle medesime restrizioni del diritto d’alienazione in vigore per il donatore.
Imposte
Sia la Confederazione che i cantoni riscuotono un’imposta annua per il prelievo anticipato. Il totale dell’imposta risultante alla data del prelievo anticipato dovrà quindi essere versato in soluzione unica alle autorità fiscali del luogo di domicilio, indipendentemente dalla durata dell’obbligo fiscale nel rispettivo cantone. La somma del prelievo anticipato non può essere utilizzata per pagare l’imposta.
Calcolo dell’imposta
L’entità delle imposte per il prelievo anticipato viene calcolata separatamente dagli altri redditi e dipende dall’aliquota fiscale del vostro comune di domicilio. Richiedete un calcolo fiscale all’ufficio delle imposte del vostro comune di domicilio. Alcune amministrazioni cantonali mettono a disposizione un programma per il calcolo approssimativo delle imposte.
Rimborso dell’imposta
In caso di rimborso parziale o totale del prelievo anticipato, la Cassa pensione invia agli assicurati un’attestazione e un certificato d’assicurazione aggiornato. L’attestazione serve per richiedere alle competenti autorità cantonali il rimborso delle imposte versate al momento del prelievo anticipato. A tal fine, vogliate inviare una domanda scritta. Per il rimborso vige un termine di tre anni a partire dalla restituzione del prelievo anticipato, dopodiché il diritto decade.
Prelievo anticipato entro tre anni dal riscatto
Secondo la sentenza del Tribunale federale, nei tre anni successivi a un riscatto di prestazioni della Cassa pensione non si possono effettuare liquidazioni in capitale.
In caso di mancato rispetto di tale termine, il vantaggio fiscale del riscatto verrà annullato a posteriori. Pertanto, in caso di un riscatto di prestazioni nella Cassa pensione e di una liquidazione in capitale immediatamente successiva, verificate la deducibilità fiscale del riscatto con l’autorità fiscale e richiedete una conferma scritta di tale deducibilità.
Rimborso
Rimborso facoltativo
La lacuna dovuta al prelievo anticipato può essere colmata con i rimborsi facoltativi. Il rimborso può avvenire in soluzione unica oppure in rate di almeno CHF 10’000. Agli effetti fiscali, tali importi non sono considerati riscatti e pertanto non possono essere detratti dal reddito imponibile.
Se voi o il vostro datore di lavoro effettuate versamenti nella Cassa pensione, tali fondi verranno impiegati per il rimborso del prelievo anticipato.
Obbligo di rimborso
Non appena vengono meno le condizioni, l’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato alla Cassa pensione. Tale evenienza ricorre nei casi descritti di seguito
- Vendita dell’abitazione a uso proprio. L’obbligo di rimborsare si limita alla somma non ancora restituita del prelievo e arriva al massimo al ricavo della vendita.
- Concessione di diritti economicamente equivalenti a un’alienazione della proprietà dell’abitazione (p. es. affitto, diritto d’abitazione, diritto d’usufrutto).
- Se in caso di decesso dell’assicurato non è esigibile alcuna prestazione di previdenza ai sensi della LPP (come ad esempio le rendite per coniugi o per figli), la Cassa pensione può rivalersi sugli eredi per ottenere la quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata.
Eccezioni
In caso di rimborso vigono le seguenti restrizioni
- Il rimborso deve ammontare almeno a CHF 10’000; se inferiore, va effettuato in soluzione unica.
- Il rimborso è consentito fino alla data del pensionamento.
- Se si verifica un caso di invalidità o decesso, il rimborso non è più ammesso.
- Il rimborso può essere effettuato fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio o fino all’uscita dalla Cassa pensione.