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Rimunerazione e nuovo Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione

La rimunerazione degli averi della Cassa pensione ammonta all'1,25% per il 2018.

Dal 2019 per le rendite per concubini e per coniugi si applica un termine di 5 anni.

Rimunerazione

Il Consiglio di fondazione ha fissato, per la rimunerazione dei due strumenti 'risparmio per rendita' e 'risparmio per capitale', un tasso d'interesse pari all'1,25% per il 2018. Nel contempo, il tasso d'interesse prospettico per il 2019 è stato fissato all'1%. Il tasso d'interesse prospettico determina la rimunerazione dei capitali di vecchiaia a risparmio per periodi inferiori a un anno.

Nel 2018, in un contesto del mercato dei capitali caratterizzato da incertezza, la situazione finanziaria della Cassa pensione si dimostra in lieve discesa. Il grado di copertura si attesta attualmente al 113% rispetto al 116% a fine 2017 e la performance degli investimenti si attesta a -0,5%, tenendo già conto di tutte le future perdite da pensionamenti.

Lo scopo primario del Consiglio di fondazione è quello di mantenere in maniera sostenibile l'equilibrio finanziario della Cassa pensione nel lungo periodo. Particolare attenzione è rivolta al raggiungimento dell'obiettivo fissato per le riserve di fluttuazione, il cui valore corrisponde a un grado di copertura del 116%.

Regolamento delle prestazioni 2019

Il Regolamento delle prestazioni valido per il 2019 è pubblicato sul sito web della Cassa pensione alla rubrica "Download". 

Importante novità: i termini per le prestazioni per concubini e le rendite per coniugi sono stati alzati a cinque anni.

I contratti di concubinato o gli ordini dei beneficiari già depositati presso la Cassa pensione rimangono validi. Tuttavia, occorre tenere presente che a partire da subito si applicano i termini di cinque anni. I moduli sono disponibili alla rubrica "Download" del nostro sito web.

  • I concubini hanno diritto alle prestazioni se hanno convissuto con la persona assicurata per almeno cinque anni (art. 61, cpv. 2, disp. c) e soddisfano gli altri requisiti.
  • I coniugi hanno diritto alla rendita se il matrimonio ha avuto una durata di almeno cinque anni (art. 62, cpv. 1, disp. b) e soddisfano gli altri requisiti per la rendita.
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