Regolamenti 2021 della Cassa pensione
Tutti i regolamenti della Cassa pensione che saranno in vigore il prossimo anno, 2021, sono pubblicati sul sito web alla voce «Download». In particolare, il Regolamento delle prestazioni introduce alcune importanti novità.
Novità contenute nel Regolamento delle prestazioni 2021
Scelta del contributo
La scelta della variante contributiva Base, Standard o Top finora è stata operata una volta all’anno. Dal 2021 gli assicurati potranno rideterminare ogni mese l’importo dei contributi di risparmio del dipendente (Art. 37, cpv. 5).
Riscatti facoltativi
Il termine di scadenza dei riscatti facoltativi di ciascun anno civile era finora il 1° dicembre. Ora gli assicurati possono effettuare riscatti sino all’ultimo giorno lavorativo bancario dell’anno civile in questione (Art. 41, cpv. 8). Questa novità è già in vigore dal 2020.
Per effetto di una modifica normativa avviata dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), dal 2021 le possibilità di riscatto nel risparmio per capitale si ridurranno leggermente. Per contro, resteranno invariate nel risparmio per rendita.
Miglioramento della posizione dei concubini
I concubini con figli in comune a carico non devono più aver convissuto per cinque anni per aver diritto alle prestazioni per i superstiti (Art. 60, cpv. 2c).
Prosecuzione dell’assicurazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro
Gli assicurati a partire dai 55 anni d’età, il cui rapporto di lavoro sia stato disdetto dal datore di lavoro, hanno la facoltà di restare assicurati presso la Cassa pensione (Art. 18).
Salvaguardia della protezione previdenziale (MyPartTime 58+)
Il nuovo modello di lavoro MyPartTime 58+ è già in vigore dal 1° luglio 2020. Gli assicurati dai 58 anni d’età che riducono il proprio grado di occupazione possono richiedere che la protezione previdenziale continui a riferirsi allo stipendio che percepivano prima di detta riduzione (Art. 36). La riduzione dello stipendio non potrà superare il 50%; in tal caso, il datore di lavoro parteciperà ai contributi per un massimo del 30%.